Art. 14.
(Disposizioni finali).

      1. Chiunque partecipa, a qualsiasi titolo, all'attuazione delle norme della presente legge, è tenuto al rispetto della riservatezza dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti. In caso di violazione del segreto si applicano le pene previste dall'articolo 326 del codice penale.